17 Febbraio 2021
Ammortizzatori Sociali: norme di comportamento in base circolare dell’Inps

Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, n. 178/2020, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, l’INPS pubblica la circolare n. 28/2021 con cui fornisce una “sintesi” relativamente agli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, nonché sulla corretta gestione delle domande relative ai trattamenti previsti dagli articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, di cui riassumiamo i punti principali:

Modifiche in materia di trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga) e assegno ordinario per la causale “COVID-19”- Con i commi da 299 a 305 dell’articolo 1, la legge di bilancio 2021 interviene in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, introducendo un ulteriore periodo di 12 settimane di trattamenti di cassa integrazione salariale ordinaria (CIGO), in deroga (CIGD) e di assegno ordinario (ASO), che può essere richiesto da tutti i datori di lavoro che hanno dovuto interrompere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, a prescindere dal precedente utilizzo degli ammortizzatori sociali fino al 31 dicembre 2020. La nuova disciplina, per la prima volta, differenzia l’arco temporale in cui è possibile collocare i diversi trattamenti. Più specificatamente, le 12 settimane, che rappresentano la durata massima di trattamenti richiedibile con causale “COVID-19”, devono essere collocate:

• nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria;
• nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione
salariale in deroga.

L’articolo 1, comma 305, della legge n. 178/2020 stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge di bilancio 2021, trovino applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 1° gennaio 2021 (data di entrata in vigore della legge n. 178/2020). Al riguardo, l’Istituto, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, modifica la norma a seguito di una valutazione circa la collocazione temporale del 1° gennaio 2021 (venerdì) e della successiva festività domenicale del 3 gennaio, portando, dunque, il primo giorno lavorativo utile per l’instaurazione dei rapporti di lavoro al 4 gennaio 2021, in considerazione di questo, stabilisce che i trattamenti di cassa integrazione salariale (ordinaria e in deroga), assegno ordinario e CISOA, previsti dalla legge n. 178/2020, trovano applicazione, “in forza di una circolare”, nei confronti di tutti i lavoratori che risultano alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione al 4 gennaio 2021.

Domande di assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)- Con riferimento all’assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS), con particolare riguardo al requisito occupazionale dei datori di lavoro richiedenti la prestazione, l’Istituto evidenzia che, a partire da gennaio 2021, trova applicazione la speciale disciplina prevista dall’articolo 19, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, in base alla quale l’assegno ordinario è concesso anche ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 addetti nel semestre precedente la data di inizio del periodo di sospensione, pertanto, per le 12 settimane di trattamento introdotte dalla legge di Bilancio 2021, non farà più fede il requisito occupazionale calcolato all’inizio della cassa Covid come era avvenuto fino a dicembre 2020.

Trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD)- Relativamente ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD), infine, l’INPS precisa che la legge n. 178/2020 non ha modificato la regolamentazione da seguire per la richiesta dei trattamenti, ma ricorda che le domande, riferite ai datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, dovranno essere precedute dalla definizione di un accordo sindacale che l’azienda e le organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale potranno concludere anche in via telematica.

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